Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'avvocato o procuratore, che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi reiscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianita' successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovra' versare alla Cassa forense un contributo di lire 300.000. In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianita' a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge. Per i periodi successivi, il versamento relativo e' commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art8 · fonte del testo
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