In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa. A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

  • 1)pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
  • 2)pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
  • 3)pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991 Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319)) 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1975, n. 319

4

La L. 22 luglio 1975, n. 319 ha disposto (con l'art. 9) che e' abrogato l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Testo vigente dal 14 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. tolto: Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 luglio 1975, n. 319

    La L. 22 luglio 1975, n. 319 ha disposto (con l'art. 9) che e' abrogato l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art6 · fonte del testo

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