Corte costituzionale

Sentenza n. 391/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e

sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di

truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di

finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al

Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione I, sui ricorsi riuniti

proposti da R.M. ed altro contro il Ministero della giustizia,

iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I,

con ordinanza emessa il 7 aprile 1999, in due giudizi riuniti aventi

ad oggetto l'impugnazione di altrettanti decreti di dimissione dei

ricorrenti dal Corpo di polizia penitenziaria per difetto dei

requisiti prescritti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17

novembre 1997, n. 398, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle

norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,

dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla

Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo

forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso

ai ruoli della polizia penitenziaria al possesso delle qualità

morali e di condotta stabilite dall'art. 124 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 per l'ammissione ai concorsi della magistratura

ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea

retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,

hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,

comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

2. - Premesso di avere, con separata sentenza, disatteso gli

altri motivi di impugnazione, ivi compreso quello secondo cui il

testo vigente dell'art. 124 del regio decreto n. 12 del 1941,

introdotto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del

1997, non sarebbe stato applicabile ai ricorrenti, il giudice a quo

richiama la sentenza n. 108 del 1994, con cui fu dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del

1989, nella parte in cui, rinviando al testo originario dell'art. 124

citato, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni

raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del

Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale

indiscussa.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, neppure la

nuova formulazione dell'art. 124 si sottrarrebbe alle censure

risultanti dalla predetta sentenza: il requisito prescritto dalla

norma impugnata, infatti, si risolverebbe in un'irragionevole

limitazione dell'accesso ai pubblici uffici, in quanto non

riguarderebbe capacità, attitudini o condotte dell'interessato, ma

valutazioni o comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in

base ad un'arbitraria presunzione legislativa, verrebbero

automaticamente riferiti al medesimo soggetto; essa, inoltre,

rifletterebbe una situazione sociale storicamente superata, nella

quale la famiglia costituiva l'ambito di socializzazione pressoché

esclusivo dei giovani, laddove, per effetto dello sviluppo delle

possibilità reali di frequentare istituti di istruzione fino al

livello universitario, nonché dell'accresciuta possibilità di

interazione in ambienti extrafamiliari, non potrebbe negarsi

l'eventualità che i soggetti maturino in sé stessi la credenza in

valori diversi ed antitetici rispetto a quelli propri della famiglia

di origine ed ispirino la propria condotta a modelli di convivenza

sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dagli altri

componenti del nucleo familiare.

3. - Nel presente giudizio, non vi è stato intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione delle parti

del giudizio principale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con

l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda l'art. 26 della legge 1°

febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, stabilendo che per

l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste

per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, rinvia

implicitamente all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Ad avviso del giudice rimettente quest'ultima disposizione, nel testo

risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contrasterebbe con gli artt. 3

e 51 della Costituzione. Ed invero la predetta norma, nella parte in

cui dispone la esclusione dal concorso dei candidati "i cui parenti,

in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il

secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui

all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale",

sembrerebbe prescrivere un requisito non attinente a capacità o

comportamenti del candidato stesso, ma a valutazioni relative al suo

ambiente familiare, le quali verrebbero automaticamente riferite

all'interessato, determinando così un'irragionevole limitazione

all'accesso ai pubblici uffici.

2. - La questione è fondata.

La disposizione censurata va esaminata nell'ambito di una vicenda

caratterizzata da una serie alquanto articolata di rinvii e di

sostituzioni fra norme.

L'art. 26 della legge n. 53 del 1989 prevede che per l'accesso ai

ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di

polizia indicate dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981 - tra cui

il Corpo degli agenti di custodia, divenuto poi il Corpo di polizia

penitenziaria - è richiesto il possesso delle qualità morali e di

condotta stabilite per l'ammissione al concorso della magistratura

ordinaria dall'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, che, all'ultimo

comma, disponeva appunto l'esclusione di coloro che non risultassero,

per le informazioni assunte, di moralità e condotta incensurabili ed

appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. Questo

sistema normativo è stato espressamente confermato, nell'ambito

della disciplina del pubblico impiego, dall'art. 41, comma 2, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in seguito trasfuso

nell'art. 36, comma 6, del medesimo decreto dagli artt. 22 e 43 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), il quale ha appunto

ribadito che "ai fini delle assunzioni presso (...) le

amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di

difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia si applica

il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".

Va peraltro ricordato che l'art. 26, nonché, in via

conseguenziale, l'art. 124 del r.d. del 1941 sono stati dichiarati

dalla sentenza n. 108 del 1994 costituzionalmente illegittimi nella

parte in cui prescrivevano, ai fini dell'accesso ai ruoli, il

requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale

indiscussa. Successivamente a tale pronuncia l'art. 6, comma 2, del

decreto legislativo n. 398 del 1997 ha sostituito il terzo comma

(divenuto settimo comma a seguito delle modifiche introdotte dallo

stesso art. 6, comma 1) del citato art. 124, la cui nuova

formulazione richiede, oltre alla condotta incensurabile del

candidato, l'insussistenza di rapporti di parentela, nei limiti già

indicati, con persone che sono state condannate per taluno dei

delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di

procedura penale.

3. - La nuova formulazione del requisito di ammissione, pur

approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre

tuttavia negli stessi profili di illegittimità allora rilevati. Ed

infatti, anche se il nuovo testo contiene un più preciso

riferimento, da un lato, ad un ambito familiare delimitato

dall'indicazione di un determinato grado di parentela con il

candidato e, dall'altro lato, a specifiche figure criminose

giudizialmente accertate, resta comunque il fatto che condotte

criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo

vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente,

l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico

cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua,

quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito

dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui

palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi

un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella

citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non

è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che

aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate

anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti

dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la

famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o

comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli

membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere

automaticamente trasferiti all'interessato medesimo".

Questa stessa ratio decidendi appare applicabile al nuovo testo

della norma, anche se più rigoroso nei termini di riferimento

soggettivi ed oggettivi, in quanto la condizione di ammissione ai

ruoli del personale di polizia che la medesima norma prefigura non

riguarda capacità, attitudini o condotte proprie del candidato, ma

piuttosto comportamenti riferibili ai suoi più stretti parenti;

comportamenti che assumono, anche in questa ipotesi normativa, un

valore preclusivo assoluto all'ammissione in ruolo del candidato

stesso.

Sotto questo profilo è evidente l'illegittima limitazione

all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51,

primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la

determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici

uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità

legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della

ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute

(sentenze n. 466 del 1997, n. 127 del 1996, n. 108 del 1994). In

questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può

ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di

affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o

dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche

diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale,

ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da

svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza

di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al

soggetto interessato (sentenza n. 311 del 1996). Sotto questo profilo

pertanto il contenuto del requisito previsto nella presente

fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di

arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto

comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici

in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del

candidato.

4. - Va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima quella

parte della previsione normativa che dispone la non ammissione al

concorso dei candidati "i cui parenti, in linea retta entro il primo

grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato

condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera

a) del codice di procedura penale". La dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del

1989, nella parte prima precisata, rinviante al possesso dei

requisiti richiesti per l'ammissione al concorso della magistratura

ordinaria, va estesa, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, all'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, nella parte oggetto del

rinvio, identica a quella risultante dalla combinazione con la norma

di rinvio, alla quale soltanto, per evidenti ragioni di rilevanza, è

limitata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

giudice rimettente.

Per effetto di quest'ultimo capo di decisione, rimane dunque

modificata anche la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale

delle altre forze di polizia indicate all'art. 16 della legge n. 121

del 1981, per il quale l'art. 26 della legge n. 53 del 1989 richiede

il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione ai concorsi

della magistratura ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e

sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di

truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di

finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al

Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato),

nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale

del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali

e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della

magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui

parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale

entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di

cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, settimo comma,

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai

concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi

al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo

grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato

condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera

a), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 28 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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