Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata:

  • a)nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
  • b)nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;
  • c)nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonche' l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e' pronunciata nel giudizio di primo grado.

Testo vigente dal 8 giugno 2000

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/2021

    Questione inammissibile
    8 luglio 2021

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., il riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU) operato dalla parte non è idoneo ad ampliare il thema decidendum , circoscritto dal rimettente al solo parametro interno di cui all'art. 3 Cost. Per giurisprudenza costante, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019, n. 7 del 2019, n. 194 del 2018 e n. 161 del 2018 ).

    Art. 4-ter Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 57/2016

    Questione inammissibile
    23 marzo 2016

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- ter , commi 2 e 3, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144) e 7, commi 1 ("come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità del 3 luglio 2013") e 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, non escludono dall'applicazione della disciplina ivi prevista sulla fruibilità del giudizio abbreviato gli imputati di delitti puniti con l'ergastolo ai quali, nei giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore dell'indicato art. 4- ter (7 aprile 2000), era stato attribuito il diritto di definire con il rito premiale la relativa posizione e di godere del trattamento "sostanziale" ex art. 30, comma 1, lett. b ), della legge n. 479 del 1999 (sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni) e che, tuttavia, hanno potuto esercitare tale diritto solo dopo il 24 novembre 2000 (data di entrata in vigore del citato art. 7 che ha limitato il beneficio ai soli condannati all'ergastolo senza isolamento diurno). La sentenza n. 210 del 2013 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000) ha preso in considerazione la situazione - analoga a quella che ha determinato la condanna dell'Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - dei condannati all'ergastolo che avevano chiesto il giudizio abbreviato tra il 2 gennaio (data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 che ha reintrodotto per tali soggetti la fruibilità del rito premiale) e il 24 novembre 2000 ed erano stati, tuttavia, condannati alla pena perpetua per effetto della sopravvenuta sfavorevole modificazione normativa. In simili ipotesi, caratterizzate dall'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, alla cui sentenza il giudice ritiene di doversi adeguare, e il caso oggetto del procedimento a quo , è possibile derogare al principio (che declina nel caso di specie il requisito della rilevanza proprio di ogni quesito incidentale) che preclude al giudice dell'esecuzione di impugnare disposizioni primarie già applicate, in via definitiva, in fase di cognizione; ed è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in base alla quale è stata determinata la pena. In tal modo, non muta il requisito della rilevanza bensì l'oggetto del giudizio esecutivo che attrae a sé il compito di conferire esecuzione alla pronuncia europea, per casi identici a quello con essa deciso, e di rimuovere la disposizione primaria di diritto interno che lo impedisce, benché il suo contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. richieda una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tuttavia, la fattispecie oggetto del procedimento principale non concerne l'esecuzione della sentenza Scoppola perché l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato dopo il 24 novembre 2000, quando già era entrata in vigore la meno favorevole norma introdotta dal denunciato art. 7. La diversità, sul punto, della fattispecie oggetto del giudizio a quo rende palese che la disciplina contestata dal rimettente non pone alcun dubbio di compatibilità con la CEDU, perché non concerne un caso come quello che aveva formato oggetto della sentenza Scoppola. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, v. la citata sentenza n. 210/2013. Per il principio secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione impugnare disposizioni primarie che siano già state applicate, in via definitiva, in fase di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015, 210/2013 e 65/1964. Nel senso che la necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU costituisce il solo caso che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015 e 210/2013.

    Art. 4-ter Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 · Art. 7 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341

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  • Ordinanza n. 235/2013

    Questione inammissibile
    23 luglio 2013

    È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Lecce, in veste di giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudice a quo non è chiamato a fare applicazione della norma censurata perché colui che ha proposto l'incidente di esecuzione - benché assuma di avere diritto alla sostituzione di detta pena con quella di trenta anni di reclusione sulla base dei principi affermati dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - in realtà non versa affatto in una situazione identica o similare a quella presa in esame dalla richiamata sentenza della Corte di Strasburgo. Invero, nella sentenza n. 210 del 2013, la Corte costituzionale ha rimarcato che alla suddetta sentenza della Corte di Strasburgo si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e «non richieda la riapertura del processo», essendo questa l'unica ipotesi nella quale può giustificarsi «un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione». Tale situazione non ricorre nel caso sottoposto all'attenzione del giudice a quo per varie ragioni: 1) l'imputato non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato (diversamente dalla situazione avuta di mira dalla sentenza Scoppola); 2) la norma censurata non ha natura sostanziale, ma processuale (vedi: Corte europea 27 aprile 2010, Morabito contro Italia). Ne consegue che il Tribunale rimettente non ha alcun titolo per procedere alla ipotizzata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena detentiva temporanea, né, tanto meno, per porre in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme delle quali il giudice a quo non deve fare applicazione: ordinanze n. 82 e n. 60 del 2012.

    Art. 4-ter Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 665 c.p.p.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2000-04-07;82~art4ter · fonte del testo

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