Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-terlegge 82/2000

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e

3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni

alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del

giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge

5 giugno 2000, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

2001 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento

penale a carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in

riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3,

lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla

disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio

abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2000, n. 144, nella parte in cui, verificandosi le condizioni

previste dalla stessa norma, consente all'imputato di chiedere, ai

fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale,

che il giudizio sia immediatamente definito, anche quando la

rinnovazione del dibattimento in appello sia stata disposta su

richiesta del pubblico ministero;

che a tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo

stata nella specie disposta la rinnovazione del dibattimento su

richiesta del procuratore generale, l'accoglimento della domanda di

rito abbreviato formulata dall'imputato impedirebbe l'assunzione

della prova richiesta dalla controparte: sicché - deduce il giudice

a quo - un istituto premiale, che però implica la rinuncia per

l'imputato ad avvalersi delle facoltà processuali che gli spettano

in dibattimento, finisce per risolversi in un "vantaggio", in quanto

da esso deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un

proprio potere. Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa

"aberrante", e tale da alterare "profondamente l'equilibrio

processuale fra le parti e la posizione di parità prevista

dall'art. 111, comma 2, della Costituzione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato

non irragionevole ed in linea con il principio della parità tra le

parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., l'omessa

previsione - quanto al giudizio abbreviato - di un potere di

iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello

attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di rito

abbreviato;

che tali conclusioni valgono evidentemente ad escludere, a

fortiori, qualsiasi dubbio di costituzionalità di una previsione

che, come quella ora censurata, si limita a consentire in via

transitoria la celebrazione del giudizio alternativo in grado di

appello - ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione

dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del codice di rito -

precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente

la nuova attività probatoria, per di più non come dato normativo,

ma come conseguenza "pratica" che deriva dalla natura stessa del

rito;

che, d'altra parte, sempre sul versante del giudizio

abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che il

principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente

l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli

dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può risultare

giustificata, nei limiti della ragionevolezza - senz'altro non

superati nella ipotesi di specie - sia dalla peculiare posizione

istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso

affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione

della giustizia. Esigenze, dunque, fra le quali ben può essere

annoverata anche quella di pervenire ad "una rapida e completa

definizione dei processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001);

che, a proposito della specifica disposizione oggetto di

impugnativa, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la ratio

che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale è stata

prevista una sorta di "restituzione nel termine" per la proposizione

della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili

con la pena dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicché,

risultando conforme a Costituzione la iscrivibilità, in via

transitoria, del rito alternativo anche nel giudizio di appello,

restano per ciò solo dissolti i dubbi di legittimità relativi agli

"effetti" (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che

dalla celebrazione di quel rito conseguono;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b),

del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina

dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio

abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,

della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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