Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile o e' stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puo' revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/2013

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 2013

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4., impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU.

    Art. 7 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2000 al 21 gennaio 2001. 154 parole tolte, 64 parole aggiunte.

Nei processi penali tolto: di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile aggiunto: o e' stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di … revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decretotolto: -legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti tolto: nel corso del giudizio abbreviato conservano validita'. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attivita' istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato. aggiunto: sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. Quando per effetto tolto: della impugnazione aggiunto: dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, tolto: comma 2 l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza tolto: della impugnazione aggiunto: dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decretotolto: -legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. tolto: Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validita' e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1 aggiunto: Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art8 · fonte del testo

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