Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e

5, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,

promosso nell'ambito di un procedimento penale dalla Corte di assise

di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 26 giugno 2000,

iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Napoli ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 5, del d.l. 7

aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di

custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in

cui non prevede la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato

neiprocedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del

codice di procedura penale del 1930;

che il rimettente premette che due imputati hanno formulato

richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3,

lettera c), del d.l. n. 82 del 2000, inserito dalla legge di

conversione, e che il pubblico ministero ha espresso parere

contrario, sul presupposto della non applicabilità di tale

disposizione ai procedimenti, come quello in corso di svolgimento,

che proseguono con le norme del codice di procedura penale del 1930;

che la disciplina censurata, nel richiamare il fascicolo di

cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale - che il

giudice a quo qualifica come "fascicolo del pubblico ministero",

istituto del tutto estraneo alla disciplina del codice abrogato -

renderebbe evidente la volontà del legislatore di fare esclusivo

riferimento ai procedimenti regolati dal vigente codice di procedura

penale;

che, al riguardo, il rimettente rileva che la diversità di

disciplina tra i due codici non può ritenersi, di per sé, ostativa

all'adozione del giudizio abbreviato, come risulta dallo stesso

articolo 247 disp. trans. cod. proc. pen., che espressamente prevede

l'applicabilità di tale rito ai procedimenti che proseguono con le

norme del codice abrogato, ma il mancato riferimento nell'art. 247 al

fascicolo del pubblico ministero e il fatto che il d.l. n. 82 del

2000 contenga "espressioni diverse ed incompatibili" con la

disciplina del "fascicolo processuale" del codicedel 1930 inducono a

ritenere che il legislatore abbia "inteso escludere l'applicabilità

dell'art. 4-ter ai processi di vecchio rito";

che ad avviso del rimettente tale preclusione determinerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento "tra gli imputati

giudicati con le forme previste dal codice del 1930 che non possono

fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4-ter e quelli giudicati in

base al codice vigente, che invece ne godono";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in

particolare rilevando che con la legge in questione il legislatore

non ha certo "pensato ad una successione di norme tra "vecchio e

"nuovo rito" bensì tra "vecchio e "nuovo giudizio abbreviato, ferma

restando, ovviamente, l'applicabilità dell'art. 247 disp. trans.

cod. proc. pen. ai procedimenti che proseguono con il rito abrogato.

Considerato che il rimettente è chiamato a decidere su di una

richiesta di giudizio abbreviato presentata - ai sensi

dell'art. 4-ter comma 3, lettera c), del d.l. 7 aprile 2000, n. 82,

inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 - nel corso

di un giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per reati

puniti con la pena dell'ergastolo, che prosegue con l'applicazione

delle norme del codice abrogato;

che ad avviso del giudice a quo la disciplina transitoria

introdotta dall'art. 4-ter del d.l. in esame non è applicabile a

tali procedimenti per l'espresso riferimento, nei commi 2 e 5, al

fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., previsto

esclusivamente per i procedimenti disciplinati dal codice del 1988,

mentre analogo richiamo non è contenuto nell'art. 247 disp. trans.

cod. proc. pen., che disciplina la possibilità di ricorrere al

giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con l'osservanza

delle norme del codice del 1930;

che tale preclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 3

Cost., a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra

imputati giudicati secondo le norme del codice del 1930 e quelli

giudicati alla stregua del codice vigente;

che nella interpretazione della disciplina censurata il

giudice a quo è fuorviato dal richiamo al fascicolo di cui

all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., operato dai commi 2 e 5

dell'art. 4-ter;

che tali disposizioni - evidentemente con riferimento ai

procedimenti regolati dall'ordinamento processuale vigente, e cioè

alla stragrande maggioranza dei processi in corso - individuano gli

atti utilizzabili per la decisione, al fine di chiarire che, oltre

alle "prove assunte in precedenza" (comma 6 del medesimo art. 4-ter),

il giudizio si deve fondare sugli atti depositati dal pubblico

ministero in occasione dell'esercizio dell'azione penale;

che, tuttavia, nessun dato, né testuale né logico, depone

per una intentio legis diretta a precludere l'applicazione in via

transitoria del rito abbreviato, alle condizioni previste, ai residui

procedimenti che proseguono sotto il regime del codice abrogato, per

i quali il richiamo al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod.

proc. pen., contenuto nei commi 2 e 5 dell'art. 4-ter va ovviamente

riferito a tutti gli atti della istruzione (preliminare, sommaria,

formale), non diversamente da quanto si ricava dall'art. 247, comma

1, disp. trans. cod. proc. pen;

che tale interpretazione è avvalorata dalla ratio

complessiva della disciplina transitoria in cui si iscrive la

normativa censurata, volta in particolare - in coincidenza con un

sostanziale e significativo intervento modificativo delle condizioni

e dei meccanismi di accesso al rito abbreviato - a rimettere in

termini per la formulazione della relativa richiesta gli imputati per

reati puniti con la pena dell'ergastolo, ai quali la precedente

normativa precludeva il giudizio abbreviato e le conseguenti

riduzioni della pena;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 5, deld.l.

7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di

custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di

appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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