Art. 1 — Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
  • b)al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020». All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28~art1 · fonte del testo

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