COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. ((6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda))

Testo vigente dal 30 giugno 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 198/2021

    Questione infondata
    22 ottobre 2021

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. ( Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557 ).

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 78 cost. · Art. 1 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. 74 parole aggiunte.

… anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. aggiunto: 6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6~art3 · fonte del testo

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