Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale". In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

  • a)le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;
  • b)le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.

Testo vigente dal 31 gennaio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172~art1ter · fonte del testo

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