Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
  • b)il comma 16-quinquies e' abrogato;
  • c)il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:
  • a)"Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:
  • 1)l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • 2)l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
  • b)"Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
  • 1)l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
  • 2)l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
  • c)"Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
  • d)"Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  • 1)il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
  • 2)il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'.».

Testo vigente dal 23 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-23;105~art2 · fonte del testo

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