Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19 Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 23, comma 1:
  • 1)al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
  • 2)al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
  • b)all'articolo 23-bis:
  • 1)al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
  • 2)al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
  • c)all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
  • d)all'articolo 24:
  • 1)al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
  • 2)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;
  • 3)al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
  • e)all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
  • f)all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
  • g)all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». ((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1)) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
  • b)all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

Testo vigente dal 1 giugno 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2021 al 1 giugno 2021. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

… epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». tolto: All'allegato aggiunto: Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44~art6 · fonte del testo

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