Art. 22 — Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Testo vigente dal 24 agosto 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art22 · fonte del testo

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