Esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11-bis, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

2

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che "E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2025 al 1 gennaio 2026. .

Esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025tolto: ... l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto … n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1tolto: ... dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che "E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-26;92~art6 · fonte del testo

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