Art. 7 — Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese ((con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a mille unita')), che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione, e' autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con gli ammortizzatori sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo' essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno ((2025, a 31,3 milioni)) di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 ((,)) e alle minori entrate derivanti dal comma 1 ((,)) valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno ((2026, in 0,9 milioni)) di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
- a)quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno ((2025, a 31,3 milioni)) di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b)quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 ((,)) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;
- c)quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 ((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Testo vigente dal 6 agosto 2025
