Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva degli stabilimenti ex ILVA Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ((,)) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ((La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria puo')) procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, ((alla societa' Acciaierie d'Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Testo vigente dal 6 agosto 2025
