Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato ((di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027)). ((Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:))
- a)((quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;))
- b)((quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;))
- c)((quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
- 2)l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
- 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
- 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
- 5)l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
- 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
- 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
- 8)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
- 9)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 9.800.000;
- 10)l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
- 11)l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
- 12)l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
- 13)l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;))
- d)((quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese di cui all'articolo 1;))
- e)((quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;))
- f)((quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.)) ((Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti)). Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:
- a)20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;
- b)51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- c)29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 ((, n. 34,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Testo vigente dal 26 settembre 2026
