L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 7 8 La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

7

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

8

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3268/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924).

    Art. 4 · Art. 8 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

    Rassegna di febbraio 2026, p. 81 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2345/2026

    4 febbraio 2026

    Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

    Art. 4 · Art. 8 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 2964 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art4 · fonte del testo

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