Art. 4-bis — Acquisizione di dichiarazioni
Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. L'informatore, previa identificazione, e' invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed e' altresi' preliminarmente avvisato:
- a)della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
- b)della facolta' di non rendere dichiarazioni;
- c)della facolta' di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
- d)delle responsabilita' penali conseguenti alle false dichiarazioni;
- e)del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
- f)delle modalita' di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Non puo' rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di eta' e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalita' dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, e' sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne e' consegnato un originale. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Puo' essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice puo' sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si e' conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile. 7 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
7con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
