Improcedibilita' Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  • a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
  • b)nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  • c)nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • d)nei procedimenti in camera di consiglio;
  • e)nell'azione civile esercitata nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26431/2025

    30 settembre 2025

    Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

    Art. 3 · Art. 86 c.p.c. · Art. 82 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 186/2025

    7 gennaio 2025

    Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.

    Art. 3 · Art. 345 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 65 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 266/2019

    Questione inammissibile
    12 dicembre 2019

    Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, obbliga chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro a invitare l'altra parte, mediante il suo avvocato, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Il rimettente non offre alcun ragguaglio sul rispetto del rigoroso termine di preclusione sancito dall'art. 3, comma 1, terzo periodo, della norma censurata, il quale impone di rilevare d'ufficio l'improcedibilità "non oltre la prima udienza" e condiziona la stessa necessità di fare applicazione della stessa. Inoltre, nell'escludere che le domande restitutorie e risarcitorie presentino carattere successorio, il giudice a quo ravvisa tale carattere soltanto nelle controversie attinenti alla legittima "allocazione" dei beni del de cuius , senza enunciare argomenti testuali e sistematici a sostegno dell'accezione restrittiva che mostra di recepire. Le controversie, tuttavia, devono essere identificate alla stregua dell'oggetto delle pretese o del titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte in causa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della negoziazione assistita, volto a favorire la composizione della lite, è legato alla consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ).

    Art. 3 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 162/2016

    Questione infondata
    7 luglio 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui - imponendo a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti di invitare, tramite il suo avvocato, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Quest'ultima non costituisce un mero doppione della messa in mora di cui agli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) perché le norme del codice e quella scrutinata, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari. Le prime delineano un meccanismo di messa in mora della compagnia assicuratrice, con la presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria, la cui ratio è rafforzare le possibilità di difesa del danneggiato in una fase stragiudiziale che si svolge direttamente tra le parti e che il legislatore ha previsto per consentire una tutela anticipata e satisfattiva. Diversa, invece, è la finalità della negoziazione assistita introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e resa obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Essa presuppone che, nel contesto della procedura di messa in mora, l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato ovvero che non sia stata neppure formulata dall'assicuratore. È a questo punto che si inserisce il meccanismo predisposto dalla normativa denunciata, la quale disegna un procedimento che precede ed è volto anche ad evitare l'accesso al giudice, attraverso un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati. La compresenza dei due istituti non vulnera irragionevolmente il diritto di difesa perché non rinvia sine die la tutela risarcitoria dei danneggiati, attesa la brevità del termine (non superiore a tre mesi, consensualmente prorogabile dalle parti per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione. I costi della procedura (che non necessariamente gravano solo sull'attore, potendo essere diversamente regolati in sede di accordo o posti a carico del soccombente in caso di lite), certamente inferiori ai costi del giudizio che l'interessato ha la possibilità di risparmiare, non sono comunque tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale. Pertanto, il meccanismo della negoziazione assistita riflette un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell'accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse. Infine, la prescritta obbligatorietà della mediazione con riferimento alle sole azioni risarcitorie di valore non superiore ad euro 50.000 non determina l'asserita disparità di trattamento tra danneggiati. Tale limite di valore è, infatti, riferito dalla legge alle domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme proposte al di fuori dei casi previsti dalla disposizione impugnata che impone a chi intende agire per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti l'obbligo di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di mediazione assistita senza ulteriori specificazioni e senza la detta soglia di valore. Per l'affermazione che l'assicuratore, «in ragione della prescritta specificità di contenuto dell'istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum », v. la citata sentenza n. 111/2012. Nel senso che la tutela garantita dall'art. 24 Cost. non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, v., per tutte, le citate sentenze nn. 243/2014 e 276/2000.

    Art. 3 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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… e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi. tolto: Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 ( L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art3 · fonte del testo

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