Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Testo vigente dal 12 settembre 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3268/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924).

    Art. 8 · Art. 4 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

    Rassegna di febbraio 2026, p. 81 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2345/2026

    4 febbraio 2026

    Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

    Art. 8 · Art. 4 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 2964 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art8 · fonte del testo

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