Art. 4-ter — Dichiarazioni confessorie
Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione e' resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e puo' essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed e' soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 e' valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. 7 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
7con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
