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Tributario
Misure urgenti
Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
- Aggiornato al
- 18 agosto 2021
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 51
Capo I — Riforma del settore bancario cooperativoartt. 1 – 2-bis
Capo II — Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (gacs )artt. 3 – 13-bis
- Art. 3Ambito di applicazione
- Art. 4Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione
- Art. 5Rating
- Art. 6Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine
- Art. 7Ordine di priorita' dei pagamenti Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi…
- Art. 8Garanzia dello Stato
- Art. 9Corrispettivo della garanzia dello Stato
- Art. 10Ammissione alla garanzia
- Art. 11Escussione della garanzia
- Art. 12Risorse finanziarie
- Art. 13Norme di attuazione
- Art. 13-bisVigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate
Capo III — Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisiartt. 14-16
- Art. 14Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi
- Art. 15Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte
- Art. 16Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
Capo IV — Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmioartt. 17-18
- Art. 17Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese
- Art. 17-bisModifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi
- Art. 17-terAssegni bancari
- Art. 17-quaterModifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
- Art. 17-quinquiesStrumenti bancari di pagamento
- Art. 18Entrata in vigore
