Art. 11 — Escussione della garanzia

La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, ((di concerto)) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, ((di concerto)) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior ((non pagato dalla societa' cessionaria)), senza aggravio di interessi o spese. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti ((e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior)), al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale ((di cui all'articolo 12)).

Testo vigente dal 15 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016. 15 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, tolto: in aggiunto: di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la … societa' cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, tolto: in aggiunto: di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia … dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior tolto: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione aggiunto: non pagato dalla societa' cessionaria, senza aggravio di interessi o spese. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e … senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti aggiunto: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere … 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'articolo tolto: 10 aggiunto: 12.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art11 · fonte del testo

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