Art. 15 — Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte
La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte)), di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'((ente-ponte)) sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'((ente-ponte)) subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'((ente-ponte)).
Testo vigente dal 15 aprile 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
