Art. 5 — Rating

Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore ((a BBB o equivalente)). Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo' essere inferiore ((a BBB o equivalente)).6 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2019, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2019, N. 41)).6 La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

6

Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che le presenti modifiche "non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2016 al 25 maggio 2019. 124 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore tolto: all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade aggiunto: a BBB o equivalente. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni … europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo' essere inferiore tolto: all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puo', in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla societa' cedente, e' approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a carico della societa' cedente o della societa' cessionaria aggiunto: a BBB o equivalente. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2019, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2019, N. 41. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. tolto: 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente … soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAIaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

    Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che le presenti modifiche "non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art5 · fonte del testo

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