Art. 4 — Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione

[1]Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

  • a)i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto ((...)) (valore lordo al netto delle rettifiche);6
  • b)l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
  • c)la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
  • d)possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate "mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata "senior" e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
  • e)puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita';
  • f)puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.
  • f-bis)deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;((6 f-ter)

[2]nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.))6 ((1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

  • a)cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
  • b)valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
  • c)valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
  • d)valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

6

Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che le presenti modifiche "non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2016 al 25 maggio 2019. 4 parole tolte, 249 parole aggiunte in 7 capoversi.

a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto tolto: alla data della cessioneaggiunto: ... (valore lordo al netto delle rettifiche);

aggiunto: f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;6 f-ter)

aggiunto: nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito. 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

aggiunto: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);

aggiunto: b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;

aggiunto: c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;

aggiunto: d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

    Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che le presenti modifiche "non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art4 · fonte del testo

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