Art. 3 — Ambito di applicazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo. 3 5 Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 12.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 21 novembre 2017

3

Il Decreto 21 novembre 2017 (in G.U. 6/12/2017, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e' esteso fino al 6 settembre 2018".

Decreto 10 ottobre 2018

5

Il Decreto 10 ottobre 2018 (in G.U. 06/11/2018, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge, come prolungato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017, e' esteso di ulteriori 6 mesi, sino al 6 marzo 2019".

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 2017 al 21 novembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 10 ottobre 2018

    Il Decreto 10 ottobre 2018 (in G.U. 06/11/2018, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge, come prolungato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017, e' esteso di ulteriori 6 mesi, sino al 6 marzo 2019".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art3 · fonte del testo

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