Art. 14 — Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi

All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, ((in quanto esclusi)), i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui ((agli articoli 70 e seguenti)) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ((introdotto)) dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2 e' effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Testo vigente dal 15 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto tolto: escluse aggiunto: esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali … legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione … redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tolto: come modificato aggiunto: introdotto dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art14 · fonte del testo

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