Art. 17-ter — Assegni bancari
1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' sostituito dal seguente: "3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"
Testo vigente dal 15 aprile 2016
