Ordine di priorita' dei pagamenti Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorita':

  • 1)eventuali oneri fiscali;
  • 2)somme dovute ai prestatori di servizi;
  • 3)pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
  • 4)pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;
  • 5)pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
  • 6)pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;
  • 7)ripristino della disponibilita' della linea di credito, qualora utilizzata;
  • 8)pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);
  • 9)rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;
  • 10)rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
  • 11)pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior. ((1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

6

Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che la presente modifica non si applica "alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2016 al 25 maggio 2019. 21 parole tolte, 125 parole aggiunte.

11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior. 1-bis. tolto: Puo' essere previsto che i aggiunto: I pagamenti di cui al comma 1, tolto: numeri 2) e 5), possano essere aggiunto: numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti tolto: ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati alaggiunto: ; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior aggiunto: ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41

    Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che la presente modifica non si applica "alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art7 · fonte del testo

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