Art. 16 — Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro ((cinque anni)). Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il ((quinquennio)), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del ((quinquennio)) decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((30 giugno 2017)). Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Testo vigente dal 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2016 al 1 gennaio 2017. 8 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tolto: due aggiunto: cinque anni. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il tolto: biennio aggiunto: quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e … al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del tolto: biennio aggiunto: quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. tolto: 2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore … rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta notaaggiunto: . Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al tolto: 31 dicembre 2016 aggiunto: 30 giugno 2017. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18~art16 · fonte del testo

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