Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale

di Torino, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Immobiliare

Cravario L. & C. e S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti ed altro,

iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 4 aprile 1991 emessa nel procedimento

civile vertente tra S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. e S.r.l.

Fallimento Centro Arredamenti ed altro, il Tribunale di Torino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 55 della legge 27 luglio

1978, n. 392, nella parte in cui, per costante interpretazione

giurisprudenziale, prevede che la sanatoria giudiziale della

morosità si applichi al solo procedimento per convalida di sfratto

ex art. 658 del codice di procedura civile e non anche all'ordinario

giudizio di risoluzione per inadempimento (nel qual caso non sarebbe

dato al conduttore di adempiere l'obbligazione dopo la proposizione

della domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 del codice

civile).

Tale orientamento, anche se non condiviso da parte della dottrina

e da alcune pronunce di merito, non potrebbe non essere accolto, dato

che la procedura prevista dalla norma impugnata implicitamente si

riferisce ad un giudice monocratico, munito del potere di decidere la

causa, escludendosi così l'istruttore, cui è demandata solo

un'attività preparatoria. Né d'altra parte, argomenta il giudice a

quo, il meccanismo procedurale introdotto dalla norma è conciliabile

con le diverse fasi del procedimento instaurato, secondo il rito

ordinario, dinanzi a un organo collegiale, anche perché l'istituto

della sanatoria della morosità, pur improntato a un particolare favor conductoris, è inevitabilmente connesso con esigenze di

celerità perseguite mediante la previsione legislativa di

preclusioni temporali dirette ad armonizzare gli interessi

contrapposti, riconducibili a ciascuna delle parti del rapporto

processuale. È chiaro, osserva il giudice rimettente, che se il

legislatore avesse inteso applicare tale procedura ai giudizi

ordinari di risoluzione dinanzi al Tribunale, avrebbe certamente

riservato le competenze di attuazione dell'art. 55 al giudice

istruttore, consentendo la realizzazione delle finalità

dell'istituto. È peraltro evidente - soggiunge il giudice a quo -

che un differimento delle preclusioni processuali sino alla

rimessione della causa al collegio comporterebbe uno sbilanciamento

tra le parti o, quanto meno, delle incongruenze connesse

all'inevitabile protrarsi del termine di sanatoria (per di più

ulteriormente prorogabile con la concessione del termine di grazia),

con la conseguenza che potrebbe anche essere frustrata la giusta

aspettativa del locatore di ottenere la risoluzione giudiziale del

contratto.

L'interpretazione della Corte di cassazione, pur essendo, ad

avviso del giudice rimettente, conforme all'intento del legislatore,

comporta una inevitabile disparità di trattamento - dipendente dalla

mera opzione, da parte del locatore, per l'uno o per l'altro tipo di

giudizio - tra conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare

l'azione risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di

grazia e conduttori morosi ai quali ciò non è consentito in

presenza di giudizi parimenti solutori del rapporto.

2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osserva anzitutto che il

giudice rimettente incongruamente deduce l'inapplicabilità della

regola sostanziale disciplinatrice del rapporto dalla struttura

collegiale dell'organo competente in sede di cognizione ordinaria,

trascurando la circostanza che un giudizio di risoluzione per

inadempimento in materia di locazioni potrebbe introdursi anche

davanti al Pretore nei limiti della sua competenza per valore.

Secondo l'Avvocatura, l'orientamento giurisprudenziale richiamato

dal giudice a quo non può essere considerato diritto vivente specie

se si pensa che la prima delle richiamate pronunce si esprime al

riguardo apoditticamente sul presupposto dell'esistenza di una

costante conforme giurisprudenza: non sarebbe perciò, ad avviso

dell'Avvocatura, preclusa una interpretazione diversa della norma

censurata.

Ricorda infine l'Avvocatura come, secondo la giurisprudenza

anteriore alla legge n. 392 del 1978, mancando nell'art. 633, ultimo

comma, del codice di procedura civile deroghe alla regola dell'art.

1453, ultimo comma, del codice civile, l'intimato, col pagamento

degli arretrati, poteva solo impedire l'emanazione dell'ordinanza di

convalida (sottratta ai mezzi d'impugnazione stabiliti per le

sentenze), con trasformazione dello speciale procedimento in

ordinario giudizio per l'accertamento della sussistenza e della

rilevanza dell'adempimento. Pertanto l'attestazione da parte del

locatore (in caso di mancata opposizione) del persistere della

morosità era soltanto presupposto processuale per la pronuncia

dell'ordinanza di convalida.

In conclusione, secondo l'Avvocatura, ritenere che l'art. 55 "sia

stato dettato limitatamente al procedimento di convalida

significherebbe di necessità accreditarlo non già dell'introduzione

di una nuova regola sostanziale sulla 'risoluzione del contratto'

(secondo quanto espresso dalla lettera della norma medesima) ma di

una mera codificazione di una regola processuale

(sull'improcedibilità del rito semplificato) già affermata in via

giurisprudenziale. Intesa in tali limiti, la disposizione non

violerebbe comunque l'art. 3 della Costituzione, stante la diversità

di struttura e finalità del procedimento speciale di convalida

rispetto a quello ordinario di cognizione".

L'Avvocatura conclude pertanto per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 aprile 1991 (R.O.

n. 426 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani), per pretesa "disparità di trattamento tra

conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare l'azione

risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di grazia e

conduttori morosi ai quali ciò non è consentito, in presenza di

giudizi parimenti solutori del rapporto; inoltre, contro il criterio

di ragionevolezza, tale disparità di trattamento "deriverebbe

esclusivamente dall'iniziativa di una delle parti, vale a dire il

locatore, a seconda che quest'ultimo scelga un tipo di giudizio o un

altro".

2. - La questione non è fondata.

Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, che esclude

la risoluzione del contratto di locazione a seguito del pagamento -

in udienza o entro un termine di grazia - dei canoni scaduti, sia

applicabile non solo nel procedimento sommario di convalida di

sfratto per morosità dinanzi al Pretore o al Conciliatore, ma anche

nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per

inadempimento, con l'effetto di derogare a quanto statuito dall'art.

1453, terzo comma, del codice civile, e cioè che "dalla data della

domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la

propria obbligazione".

La Corte di cassazione, cui è riservata la interpretatio iuris,

ha dato al quesito risposta negativa e, se esso viene ora proposto al

giudice delle leggi, è per la verifica di eventuale lesione dei

princip/' di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3

della Costituzione.

La norma impugnata è ispirata non a mero criterio di favore per

il conduttore moroso, ma alla ratio della legge n. 392 del 1978 di

conservare continuità al rapporto di locazione.

Pertanto non può dirsi che il conduttore, il quale, purgando la

mora in banco iudicis, in sede di procedimento speciale vede esclusa

la risoluzione del contratto, sia in assoluto avvantaggiato rispetto

al conduttore convenuto in un giudizio ordinario di risoluzione per

inadempimento.

Le situazioni non sono comparabili in termini di melior o deterior

condicio. Da un lato la possibilità di adempiere è prevista in una

fase processuale caratterizzata dalla ristrettezza dei termini per la

vocatio in ius e da una cognizione sommaria, dove alla mancata

comparizione si ricollega automaticamente l'effetto risolutorio del

rapporto.

D'altro canto siffatto strumento è escluso in un giudizio

assistito dalle garanzie di una cognizione piena e tendenzialmente

improntato a tempi processuali più dilatati. Inoltre appare

difficile scindere concettualmente il processo introdotto ex novo da

quello, parimenti ordinario, conseguente alla fase sommaria che si

instaura per effetto dell'opposizione dell'intimato, nel corso del

quale quest'ultimo, avendo già consumato il relativo potere

nell'antecedente procedimento davanti al Pretore, mai potrebbe

valersi del più volte citato congegno di cui alla norma impugnata.

Nell'attuale assetto della disciplina processuale delle

controversie concernenti i rapporti di locazione, la denunciata

inapplicabilità dell'art. 55 alle ipotesi descritte non configura

perciò la lamentata contrarietà con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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