Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto

comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in l.

25 marzo 1982 n. 94; promossi con ordinanze emesse dal

Pretore di Milano il 13 ottobre 1986 nel procedimento civile vertente

tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa (reg. ord. n. 24

del 1987) e il 16 dicembre 1986 nei procedimenti vertenti tra

Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra Boni

Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987), pubblicate nelle

Gazzette Ufficiali n.12, prima serie speciale, del 18 marzo 1987 e n.

13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nardi Lino

e Nava Carla Luisa ed avente per oggetto il rilascio di un immobile

abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 13 ottobre

1986 (reg. ord. n. 24 del 1987) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art.14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio

1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n.94,

il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova

data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si

applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo

familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei

redditi, superi i diciotto milioni di lire;

che il Pretore faceva riferimento:

a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata

escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della

loro condizione economica;

b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità

riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi

derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;

c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso

limite di reddito operava senza differenziare il numero dei

componenti la famiglia, onde appariva lesa anche l'esigenza di

un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;

d) ancora gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma escludeva

il limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostrasse di

non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà

per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso

nei suoi confronti, così riscontrandosi una discriminazione in

favore del conduttore più abbiente;

che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore

con ordinanze del 16 dicembre 1986, emesse nei procedimenti vertenti

tra Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra

Boni Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987);

che in queste due ordinanze il giudice rimettente prendeva atto

della sopravvenienza del d.l. 29 ottobre 1986 n.708, contenente

misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di abitazioni,

ma riteneva la persistente rilevanza delle questioni sollevate, così

motivando: "quali che possano essere i criteri della nuova

pianificazione dei provvedimenti di rilascio, sembra da escludere,

per il grande numero dei provvedimenti con identica motivazione, che

si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito

dalla data definitiva di esecutorietà";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,

debbono essere riuniti;

che con l'art.1 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito in l. 5

aprile 1985 n.118, è stata disposta la sospensione e graduazione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora

eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati

sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli

emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma,

nn.1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della

legge 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3),

4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629 convertito con modificazioni

nella legge 15 febbraio 1980 n. 25" (comma 3);

che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio

risultano essere stati emessi il 12 maggio 1985, il 18 settembre 1985

ed il 14 febbraio 1986, ossia dopo l'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi ora detti senza che il giudice a quo abbia

motivato sull'applicabilità della norma impugnata, ossia sulla

rilevanza delle questioni da lui sollevate;

che ultimamente la materia è stata disciplinata con d.l. 29

ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre 1986 n. 899;

che nelle ordinanze di rimessione nn. 64 e 65 del 1987 il

Pretore fa bensì riferimento al sopravvenuto d.l. n. 708 del 1986

cit., ma non verifica la sua incidenza sulle singole e concrete

fattispecie a lui sottoposte.

che pertanto le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla

rilevanza;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio

1982 n. 9, conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevate in riferimento

agli artt. 3, 24, 31 e 36 Cost. dal Pretore di Milano con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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