Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1987

Altra decisione · depositata il 16/04/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto

comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25

marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti), promosso dal Pretore di Milano

con ordinanze emesse: il 17 aprile 1984 in cause Cocchini Renato c.

Ferrari Giandomenico (reg. ord. n. 1171 del 1984) e

Soldani Pantaleo c. Nicastro Enrico (n. 1172 del 1984); il 18 aprile

1984, in causa Merlini Enrico c. Molaschi Reno (n. 1173 del 1984); il

15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n.

75 del 1986); il 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto c.

Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); il 13 luglio 1985, in causa

Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986); il 7 gennaio

1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del

1986); il 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo (n.

587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del

1986); il 27 gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a.

B.I.C.A. (n. 589 del 1986); il 15 maggio 1986, in causa Fumagalli

Natale c. Casati Luisa (n. 725 del 1986); il 7 luglio 1986, in causa

Mantovani Sergio c. Scardi Ida (n. 740 del 1986); il 28 luglio 1986

in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); il

24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del

1986) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno

1985: n.38- bis del 13 febbraio, n. 59- bis del 9 marzo; e dell'anno

1986, prima serie speciale: n. 27 dell'11 giugno, n. 35 del 25

luglio, n. 51 del 29 ottobre, n. 59 del 17 dicembre, n. 60 del 24

dicembre.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Cocchini

Renato e Ferrari Giandomenico ed avente

ad oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di

Milano con ordinanza del 17 aprile 1984 (reg. ordinanze n. 1171 del

1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con

modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94, il quale dispone che le

norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti

di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito

complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in

base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni

di lire;

che il Pretore faceva riferimento:

a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata

escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della

loro condizione economica;

b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità

riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi

derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;

c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso

limite di reddito operava senza differenziare

il numero dei componenti la famiglia, onde appariva lesa anche

l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della

famiglia stessa;

d) ancora agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma

escludeva il limite di reddito suindicato qualora il conduttore

dimostrasse di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di

sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello

sfratto emesso nei suoi confronti, così riscontrandosi una

discriminazione in favore del conduttore più abbiente;

che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore

con ordinanza in pari data, emessa nel procedimento vertente tra

Soldani Pantaleo e Nicastro Enrico (reg. ord. n. 1172 del 1984)

nonché con ordinanze del 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto

c. Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); del 13 luglio 1985, in

causa Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986) del 27

gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a. B.I.C.A. (n. 589

del 1986); del 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo

(n. 587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del

1986); del 15 maggio 1986, in causa Fumagalli Natale c. Casati Luisa

(n. 725 del 1986); del 7 luglio 1986, in causa Mantovani Sergio c.

Scardi Ida (n. 740 del 1986); del 28 luglio 1986, in causa Napolitano

Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); del 24 aprile 1986, in

causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986);

che con ordinanze 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c.

Molaschi Reno (n. 1173 del 1984), del 15 aprile 1985, in causa

Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n. 75 del 1986) e del 7

gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586

del 1986) lo stesso Pretore, impugnando la medesima disposizione di

legge, faceva riferimento soltanto agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo

che la discriminazione fondata sul reddito fosse meramente formale e

non rispecchiasse le reali condizioni economiche delle parti;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.

Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,

debbono essere riuniti;

che con l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5

aprile 1985 n. 118, è stata disposta la sospensione e graduazione

dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora

eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati

sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli

emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn.

1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge

27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3), 4) e 5)

del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazioni nella

legge 15 febbraio 1980 n. 25" (comma 3);

che ultimamente la materia è stata disciplinata con d.l. 29

ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre

1986 n. 899;

che pertanto appare necessario che il giudice a quo proceda a

nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla stregua

della sopravvenuta normativa.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Milano, che ha sollevato le questioni con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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