Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, secondo

comma, 58, prima parte, 59, n. 1, e 64, primo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1980 dal Giudice

conciliatore di Forano Sabino nel procedimento civile vertente tra

Bartoli Maria Pia e Diociaiuti Raniera, iscritta al n. 138 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 172 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 31 maggio 1980 il Giudice conciliatore di

Forano Sabino solleva questione di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo

comma, 31, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,

degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui

escludono l'applicabilità dell'azione di recesso per necessità del

locatore prevista dall'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto

immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Dubita il giudice a quo che il combinato disposto delle norme

impugnate:

- determini una irragionevole "disparità di trattamento tra i

contratti soggetti a proroga, utile solo per determinarne la durata

(art. 64), e contratti soggetti a proroga da considerare prorogati

(art. 58), risolvendosi il criterio distintivo del limite dei 5.000

abitanti (art. 26) nella violazione degli artt. 3 e 16 della

Costituzione";

- crei una arbitraria disparità di trattamento a favore di chi

abita in Comuni con più di 5.000 abitanti, con la conseguenza di

lasciare disattese, nei Comuni minori, le aspettative della famiglia

di origine, di impedire la formazione di nuovi nuclei familiari;

- violi il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo

comma, Cost.), in quanto attribuisce il diritto di agire al solo

locatore (contrariamente a quanto prevedeva l'art. 4 della legge 23

maggio 1950, n. 253), valorizzando l'art. 59 soltanto la "natura

obiettiva della necessità", anziché l'elemento soggettivo

dell'intenzione dei nubendi, che restano esclusi dalla possibilità

di esercizio dell'azione.

Oggetto del procedimento de quo è l'istanza del locatore diretta

ad ottenere il rilascio dell'immobile, sito in Forano Sabino (comune

con meno di 5.000 abitanti), allegando la necessità di adibirlo ad

abitazione della figlia, prossima alle nozze.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata, in quanto

la sua proposizione discenderebbe da una non corretta interpretazione

delle norme denunciate, in particolare dell'art. 64.

Questa norma, infatti, - secondo l'Avvocatura - non comporta

l'esclusione dell'applicazione dell'art. 59 sul recesso per

necessità nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Il giudice a quo non avrebbe avvertito che una interpretazione

tutta letterale delle norme impugnate, incentrata esclusivamente sul

rilievo che l'art. 64 richiama l'art. 58 "per la durata", è

inaccettabile, in quanto non tiene conto del nuovo sistema normativo

nel suo complesso, obliterando così l'insegnamento di questa Corte.

Nella sentenza n. 22 del 1980 è stato infatti chiarito come una

diversità di disciplina contrattuale "non scalfisce l'elemento

fondamentale, comune alle due ipotesi prese in comparazione - quello

della pari necessità di tutti i locatori che versino nelle ipotesi

di legge - di ottenere la disponibilità dell'immobile dato in

locazione a prescindere dalle condizioni economiche dei rispettivi

conduttori e dalle conseguenti diversità di disciplina contrattuale,

irrilevanti rispetto allo stato di necessità".

Ne consegue - secondo la difesa dello Stato - che anche nei

riguardi dei contratti di locazione prorogati, relativi ad immobili

siti in Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, il locatore

può recedere nei casi previsti dall'art. 59, dovendosi ancora

ritenere irrilevante la diversa disciplina di tali contratti, in

particolare quanto al canone, rispetto a quell'elemento di

"necessità", cui si riferisce questa Corte quale "elemento comune".

Verrebbe quindi escluso ogni contrasto delle norme denunciate con

gli artt. 3, 16, 29, 31 e 42 della Costituzione.

Quanto alla supposta violazione dell'art. 24, essa non è per

l'Avvocatura neppure ipotizzabile. Se è pacifico in giurisprudenza

che il locatore possa agire per ottenere la disponibilità

dell'immobile per la necessità del figlio che deve sposarsi, non si

vede quale lesione del diritto di agire consegua nei riguardi del

figlio nubendo, che tra l'altro non ha alcun diritto sul bene di cui

il genitore vuole riacquistare la disponibilità. Considerato in diritto :

1. - Il Giudice conciliatore di Forano Sabino, con ordinanza del

31 maggio 1980, solleva questione di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo

comma, 31, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, degli

artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono

l'applicabilità dell'azione di recesso per necessità del locatore,

prevista dall'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili

siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti; per il dubbio che tali

disposizioni determinino una ingiustificata disparità di trattamento

tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in

Comuni con più o meno di 5.000 abitanti, e violino il diritto alla

tutela giurisdizionale, limitando l'azione di recesso ai soli

genitori nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1, senza estenderla

ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto.

2. - La questione è infondata.

È insegnamento di questa Corte che "l'istituto della necessità

come causa di cessazione della proroga legale ha assunto, nella

comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza di questa Corte n.

132/1972), carattere strumentale per la composizione dei contrapposti

interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono

sacrificati di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di

ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità"

(sent. 22 febbraio 1980, n. 22). Questa Corte ha successivamente

(sent. 15 luglio 1983, n. 250) ribadito che "in presenza di una

protrazione autoritativa del rapporto locatizio, comunque denominata

e articolata, non sono consentite, stante la sostanziale identità

delle situazioni (scil. contratti prorogati, contratti non

prorogati), discipline differenziate rispetto al potere di recesso da

parte del locatore (...) il recesso deve trovare applicazione

necessaria nei rapporti in corso in virtù di una protrazione imposta

autoritativamente dalle leggi, restandone esclusi soltanto quelli

pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti".

3. - L'art. 64, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

recita: "Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma

primo, lettera d), e comma secondo, soggetti a proroga secondo la

legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni

dell'art. 58".

I contratti richiamati sono quelli relativi alle locazioni di

immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9 nonché di

immobili siti in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Che a

tali contratti si applichino le disposizioni dell'art. 58 "per la

durata" non significa affatto - come invece ritiene il Giudice

conciliatore remittente - che il richiamo a detto specifico fine

escluda l'applicabilità del regime del recesso del locatore come

previsto dall'art. 59.

È di tutta evidenza che la lettura esegetica del combinato

disposto delle quattro norme citate - artt. 64, 58, 26 e 59 - come è

esposta nell'ordinanza di rimessione, è erronea rispetto alla

strutturazione sistematica della ratio legis e in ogni caso superata

dal principio dell'applicazione necessaria del recesso, elaborata

dalla giurisprudenza di questa Corte.

4. - Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della

Costituzione, perché l'esercizio del diritto di recesso è

consentito al solo locatore e non anche al figlio nubendo, giova

osservare che chi non ha diritto su un immobile non ha neppure il

correlato diritto di azione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani") in riferimento agli artt. 3, 16, primo

comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 42, secondo

comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di

Forano Sabino con ordinanza del 31 maggio 1980 (reg. ord. n.

138/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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