Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 426/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,

del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 ("Provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli

immobili urbani"), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495

("Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426,

concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degli immobili urbani"), promossi con

ordinanze emesse il 21 luglio e il 7 dicembre 1981 dal Pretore di

Messina, il 4 marzo 1983 dal Pretore di Thiene, il 3 febbraio 1983

dal Pretore di Padova e il 24 febbraio 1986 dal Tribunale di Genova -

sezione promiscua, iscritte rispettivamente al n. 611 del registro

ordinanze 1981, al n. 99 del registro ordinanze 1982, ai nn. 342 e

656 del registro ordinanze 1983 e al n. 540 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357

dell'anno 1981, n. 178 dell'anno 1982, n. 253 dell'anno 1983, n. 18

dell'anno 1984 e n. 50, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della S.I.C.E.S. S.r.l. e della

Standa S.p.A., dei Supermercati Pam S.p.A. e della S.A.I.M.E.C.

S.p.A.;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 21

luglio 1981 ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,

del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4

agosto 1973, n. 495, nella parte in cui esclude l'inefficacia delle

clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT per i contratti

non prorogati;

che a parere del giudice a quo l'interpretazione della norma

denunziata, quale risulta dalla costante giurisprudenza della Corte

di cassazione, non corrisponderebbe al fine antinflazionistico

perseguito dal legislatore e comporterebbe un'irrazionale disparità

di trattamento tra conduttori;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata locatrice chiedendo che la questione, ove ritenuta

rilevante, sia dichiarata infondata;

che lo stesso Pretore, con successiva ordinanza del 7 dicembre

1981, ha sollevato la medesima questione con identica motivazione;

che il Pretore di Thiene, con ordinanza emessa il 4 marzo 1983,

ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio si è costituita la parte privata conduttrice

chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma

impugnata;

che anche il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 3

febbraio 1983, ha sollevato tale questione;

che si è costituita dinanzi alla Corte la parte conduttrice

insistendo per la declaratoria d'illegittimità della norma;

che la medesima questione è stata infine sollevata dal

Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 24 febbraio 1986;

che in questo giudizio si è costituita la parte privata

locatrice insistendo per l'infondatezza;

Considerato che le ordinanze sollevano, in termini analoghi, la

medesima questione ed i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la Corte, nel ritenere l'infondatezza della questione

concernente la disposta inefficacia delle clausole di adeguamento dei

canoni, ha a suo tempo richiamato la finalità antinflazionistica

della norma impugnata in relazione al periodo di vigenza della

stessa, nell'ambito di una serie di provvedimenti vincolistici di

carattere eccezionale (sent. 12 novembre 1976, n. 225);

che l'esclusione di tale inefficacia per i contratti non

soggetti alla proroga, accordata dall'impugnata normativa, in quanto

aventi scadenza pattiziamente fissata oltre il termine di detta

proroga, non concreta la lesione del principio di eguaglianza

lamentata dai giudici a quibus;

che, infatti, la differenziazione di regime, quale risulta

dall'applicazione della norma secondo il diritto vivente, corrisponde

ad una oggettiva diversità di situazioni, trattandosi di contratti

venuti in essere in momenti cronologicamente diversi e pertanto non

suscettibili di unitaria considerazione;

che la previsione di un sistema di "blocco" all'automatico

incremento dei canoni, dovuto all'operatività delle clausole in

argomento, appare collegata dal legislatore alle sole locazioni

prorogate in coerenza con le ragioni politiche sottese al citato

regime vincolistico nonché in considerazione della preponderante

incidenza percentuale di tali contratti rispetto al complesso delle

locazioni in corso;

che, del resto, il trattamento differenziato dei due casi, di

soggezione o meno a proroga, si traduce in una ben distinta

previsione normativa anche nella disciplina transitoria di cui alla

legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del

decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 ("Provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili

urbani", convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Messina, di

Thiene e di Padova e dal Tribunale di Genova con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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