Legge fallimentare

Art. 69-bis fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 2012 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. ((Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese)).

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 16 novembre 2015

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 69-bis fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33234/2025

    19 dicembre 2025

    La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

    Art. 69-bis fallimento · Art. 67 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33157/2025

    18 dicembre 2025

    I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

    Art. 69-bis fallimento · Art. 64 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 12 agosto 2012. 42 parole aggiunte.

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. aggiunto: Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art69bis · fonte del testo

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