È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui - nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza - non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore (liquidate dal Tribunale, nella specie, in misura inferiore all'entità dell'attivo acquisito), siano pagati mediante prelievo su quest'ultimo, prima della sua restituzione all'avente diritto. Con la richiesta di intervento additivo formulata dal giudice 'a quò, si tende infatti a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza - di dichiarazione di illegittimità costituzionale, 'in parte qua', dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare n. 46 del 1975, e dunque ad effettuare una sorta di sindacato di merito su questa decisione, in contrasto con il principio di non impugnabilità delle pronunce del giudice delle leggi, risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. n. 46/1975 (già citata nel testo). Sul principio della non impugnabilità delle pronunce della Corte costituzionale, cfr., inoltre, S. n. 29/1998, nonché O. nn. 220/1998, 7/1991; 27/1990, 93/1990 e 203/1990. V. anche la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Art. 21 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.