Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

(( In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.)) 61

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

61

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Testo vigente dal 16 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 16 marzo 2019. 15 parole tolte, 40 parole aggiunte.

In caso di revoca della dichiarazione di tolto: fallimento aggiunto: apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura tolto: fallimentare e il compenso tolto: al aggiunto: del curatore sono a carico del creditore istantetolto: , se condannato ai danni per aver chiesto aggiunto: quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di tolto: fallimento con colpa aggiunto: apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del tolto: fallito aggiunto: debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di tolto: fallimento aggiunto: apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art147 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari