Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/03/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 5 luglio 1973 dal tribunale di Salerno

sull'istanza dell'avv. La Torraca Alfredo, curatore del fallimento

Martucci Angelo, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24

ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 5 luglio 1973 il tribunale di Salerno, chiamato a

decidere sull'istanza di liquidazione del compenso dovutogli, proposta

dal curatore di un fallimento la cui dichiarazione era stata revocata

con sentenza passata in giudicato per mancanza degli estremi di legge

che la legittimassero e con esclusione di colpa da parte del creditore

istante, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (legge fallimentare) in base al quale, secondo la costante

giurisprudenza, avrebbe dovuto porre tale compenso a carico del

fallito, in riferimento agli artt. 24, comma quarto, e 3 della

Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stata costituzione od

interventi di parti, il giudizio come sopra promosso è stato portato

alla cognizione della Corte adunata in camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - L'art. 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

nel disciplinare gli effetti della revoca della dichiarazione di

fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dispone: "Le spese di

procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore

istante, che è stato condannato ai danni per aver chiesta la

dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore

può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità

stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi

ai curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione".

Le "speciali norme vigenti" richiamate nella seconda parte del

riportato comma erano quelle contenute nella legge 10 luglio 1930, n.

995, relative alla istituzione del ruolo degli amministratori

giudiziari (art. 1) e del fondo speciale destinato, tra l'altro, ad

attribuire i detti compensi ai curatori nel caso sopra ipotizzato (art.

5 u.c.).

Soppressi il ruolo ed il fondo speciale di cui si è detto con il

d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisprudenza della Cassazione

ha costantemente affermato il principio che, nell'ipotesi già

disciplinata nella detta seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del

r.d. n. 267 del 1942, spese e compensi del curatore dovessero essere

posti a carico del fallito.

Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso

presentata dal curatore, nei confronti di un imprenditore commerciale,

la cui dichiarazione di fallimento era stata revocata in sede di

opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo:

a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in

quanto mentre tale norma - applicabile, secondo l'ordinanza di rinvio,

anche nella materia civile - prevede addirittura la riparazione degli

errori giudiziari, di fronte ad un evidente errore giudiziario, chi ne

è stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna riparazione, ma è

addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere;

b) violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, senza

razionale ragione, in deroga al principio che le spese seguono la

soccombenza, si pongono a carico di chi non solo non è soccombente ma

non ha dato causa al procedimento, nel quale è risultato vincitore,

gli oneri derivanti dal procedimento stesso.

2. - Così chiaritine i termini risulta che la questione è

fondata, sotto l'assorbente profilo della violazione del principio di

eguaglianza.

Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ricorrono gli

estremi, si debba applicare il principio che le spese seguono la

soccombenza risulta confermato dalla stessa norma impugnata che

implicitamente ne prevede addirittura una forma aggravata - quale la

condanna al risarcimento dei danni - per il creditore che abbia

richiesta la dichiarazione di fallimento con colpa.

Né può obbiettarsi che risolvendosi, in sostanza, quello

fallimentare in un procedimento esecutivo, debba ad esso applicarsi

l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le spese

vanno poste a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Tale principio, infatti, presuppone una esecuzione legittima ed

indubbiamente ben deve essere applicato nel procedimento fallimentare

quando abbia avuto il suo corso normale, con la liquidazione

dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori.

Ma quando, come nella specie, il procedimento sia stato troncato

sul nascere per la contestazione della mancanza degli estremi che ne

legittimassero l'instaurazione e per giunta non può ravvisarsi nel

comportamento di chi l'abbia subita un qualsiasi elemento di rapporto

di causa ad effetto con tale instaurazione, evidentemente manca ogni

fondamento giuridico per una pronunzia che ha come presupposto

necessario l'affermazione di una responsabilità.

Infatti, appunto alla responsabilità delle parti per le spese ed i

danni processuali è intitolato il capo IV del titolo III del codice di

procedura civile che disciplina la relativa materia e presupposto di

qualsiasi forma di responsabilità è sempre un comportamento, anche se

lecito, dal quale possa derivare ad altri un onere o peggio un danno,

con rapporto diretto ed immediato di causalità.

Alla stessa guisa, pertanto, che il creditore istante che abbia

provocato una dichiarazione di fallimento successivamente revocata, in

tanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivatine in quanto

sia incorso in colpa, il debitore dichiarato illegittimamente fallito,

in tanto può essere ritenuto responsabile degli oneri che da tale

dichiarazione siano derivati, in quanto se non proprio in colpa, sia

incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato

convincimento della esistenza degli estremi necessari per la

dichiarazione successivamente revocata.

Quando questo comportamento non vi sia, evidentemente non vi può

essere affermazione di quella particolare forma di responsabilità che

è il presupposto necessario di ogni condanna al pagamento di spese o

di compensi inerenti al procedimento revocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma terzo,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di

sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di

chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che

vi avesse dato causa col suo comportamento le spese della procedura ed

il compenso al curatore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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