Art. 91 fallimento — Anticipazioni delle spese dall'erario
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli «atti richiesti dalla legge», per i quali l’Erario deve anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni giudiziarie autorizzate dagli organi fallimentari e rese necessarie per la ricostruzione dell’attivo. Nella specie, il giudice rimettente risulta perseguire finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, in quanto solleva la questione al fine di ottenere un avallo all’interpretazione della norma impugnata preferita tra quelle elaborate dai due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dominanti, con la conseguente attribuzione alla Corte di un compito spettante invece al giudice della controversia. - V., quali precedenti sulla norma impugnata, le ordinanze nn. 368/1994 e 488/1995 e la sentenza n. 302/1985; in tema di inammissibilità di questioni sollevate non correttamente per motivi analoghi alla presente, v. le ordinanze nn. 233/2000, 158/2000 e 93/2000. A.M.M.
Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>>), riguardante le anticipazioni delle spese del fallimento effettuate dall'erario - nella parte in cui, non estendendo l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con sentenza, a seguito di opposizione del debitore, senza l'attribuzione della responsabilità al creditore procedente ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, determinerebbe un caso di disparità di trattamento tra professionisti legali, diversamente tutelati a seconda che il fallimento sia o meno capiente - anzitutto, perché il problema, pur esistente, non potrebbe essere affrontato, per la sua evidente estraneità al caso, facendo ricorso alla cennata disposizione, in secondo luogo, perché comporterebbe la scelta fra una molteplicità di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalità del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento delle spese. - Quale precedente specifico, richiamato nell'ordinanza di rimessione, v. S. n. 46/1975. Cfr., altresì, S. n. 302/1985 e O. nn. 488/1993 e 368/1994. red.: G. Leo
Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.
Questione manifestamente infondata in quanto, relativamente all'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la stessa è stata già dichiarata non fondata, sotto gli stessi profili denunziati e, successivamente, manifestamente infondata, non rilevando nel caso, in mancanza di prospettazione di argomenti nuovi o diversi, che il giudice 'a quò abbia censurato anche l'art. 39 dello stesso decreto. - v. S. n. 302/1985 e O. n. 488/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 39 fallimento · Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.
L'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, non lede il principio di buon andamento della p.a. (art. 97, primo comma, Cost.), riferito specificatamente all'amministrazione della giustizia: l'assorbente ragione che nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, non incompatibili con tale parametro, consente infatti di escluderne la violazione, tanto più in relazione ad un incarico, come nella specie (liberamente accettato) di per sé non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo del compenso, e riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento dell'incarico di curatore, in procedure (presumibilmente) incapienti, debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - v. S. n. 302/1985, che ha escluso in ordine allo stesso art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la lesione degli artt. 23 e 36 Cost.; nonché S. n. 41 del 1977, in tema di insegnamento universitario non retribuito.
Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost.
La legalità della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare onerosità della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti, e, d'altra parte, il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto riguarda solamente i veri e propri lavoratori subordinati. Pertanto, l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non viola ne' il principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali perché esso non esclude la possibilità di uffici non remunerati, ne' quello della proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare, nell'ipotesi che manchi o sia insufficiente l'attivo, venga posto a carico dello Stato).
Art. 91 fallimento · Art. 23 cost. · Art. 36 cost. · Art. 21 fallimento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 luglio 2002. 135 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Se fra i beni compresi nel fallimento non vi e' danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese. L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato. Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che e' tenuto dal cancelliere. Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilita' liquide.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art91 · fonte del testo
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