Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 365/2001

    Questione inammissibile
    16 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli «atti richiesti dalla legge», per i quali l’Erario deve anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni giudiziarie autorizzate dagli organi fallimentari e rese necessarie per la ricostruzione dell’attivo. Nella specie, il giudice rimettente risulta perseguire finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, in quanto solleva la questione al fine di ottenere un avallo all’interpretazione della norma impugnata preferita tra quelle elaborate dai due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dominanti, con la conseguente attribuzione alla Corte di un compito spettante invece al giudice della controversia. - V., quali precedenti sulla norma impugnata, le ordinanze nn. 368/1994 e 488/1995 e la sentenza n. 302/1985; in tema di inammissibilità di questioni sollevate non correttamente per motivi analoghi alla presente, v. le ordinanze nn. 233/2000, 158/2000 e 93/2000. A.M.M.

    Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.

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  • Sentenza n. 326/1996

    Questione inammissibile
    29 luglio 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>>), riguardante le anticipazioni delle spese del fallimento effettuate dall'erario - nella parte in cui, non estendendo l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con sentenza, a seguito di opposizione del debitore, senza l'attribuzione della responsabilità al creditore procedente ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, determinerebbe un caso di disparità di trattamento tra professionisti legali, diversamente tutelati a seconda che il fallimento sia o meno capiente - anzitutto, perché il problema, pur esistente, non potrebbe essere affrontato, per la sua evidente estraneità al caso, facendo ricorso alla cennata disposizione, in secondo luogo, perché comporterebbe la scelta fra una molteplicità di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalità del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento delle spese. - Quale precedente specifico, richiamato nell'ordinanza di rimessione, v. S. n. 46/1975. Cfr., altresì, S. n. 302/1985 e O. nn. 488/1993 e 368/1994. red.: G. Leo

    Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 368/1994

    Questione infondata
    27 luglio 1994

    Questione manifestamente infondata in quanto, relativamente all'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la stessa è stata già dichiarata non fondata, sotto gli stessi profili denunziati e, successivamente, manifestamente infondata, non rilevando nel caso, in mancanza di prospettazione di argomenti nuovi o diversi, che il giudice 'a quò abbia censurato anche l'art. 39 dello stesso decreto. - v. S. n. 302/1985 e O. n. 488/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 39 fallimento · Art. 91 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 luglio 2002. 135 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Se fra i beni compresi nel fallimento non vi e' danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese. L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato. Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che e' tenuto dal cancelliere. Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilita' liquide.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art91 · fonte del testo

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