Art. 17 fallimento — Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento

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La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 28 febbraio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 228/1995

    Questione infondata
    6 giugno 1995

    Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne può dunque contestare la legittimità costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quò - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro

    Art. 24 cost. · Art. 42 fallimento · Art. 44 fallimento · Art. 17 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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