Art. 143 fallimento — Procedimento di esdebitazione
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La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
- 1)che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
- 2)che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
- 3)che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
