Art. 143 fallimento — Procedimento di esdebitazione

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La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:

  • 1)che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
  • 2)che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
  • 3)che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 181/2008

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 2008

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede se non la necessità della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendovi state richieste di intervento nella procedura di esdebitazione da parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura. Il rimettente, dubitando della legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di esdebitazione, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa.

    Art. 143 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 267/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Siena, con l'…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 15 cost.

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  • Sentenza n. 549/2000

    Questione infondata
    6 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordi…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 143 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art143 · fonte del testo

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