Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3),

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

10 novembre 2000 dal Tribunale di Siena sul ricorso proposto da

Speranza Sergio, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, nel corso di un giudizio

avente ad oggetto la riabilitazione di un imprenditore fallito, con

ordinanza emessa il 10 novembre 2000 e depositata il 2 febbraio 2001,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143,

numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba

comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura

del fallimento;

che - ad avviso del rimettente - la norma impugnata non

consentirebbe al giudice "di valutare l'esistenza in concreto delle

condizioni sostanziali sottese alla pronuncia di riabilitazione e

ritenere non impeditive quelle cause o eventi che, ritardando

indefinitivamente l'esaurimento della procedura concorsuale (cause o

eventi pure non imputabili al fallito), impediscono che maturi il

dies a quo di decorrenza del quinquennio";

che la mancata concessione della riabilitazione civile

impedirebbe d'altro canto all'imprenditore fallito di esercitare una

qualsiasi attività commerciale, con pregiudizio del diritto al

lavoro e del diritto all'esercizio di impresa, tutelati dagli artt. 4

e 41 della Costituzione, e con ingiustificata disparità di

trattamento rispetto all'amministratore di società di capitali

fallita, non essendo quest'ultimo colpito dalle incapacità previste

dagli artt. 42 e seguenti della legge fallimentare;

che il protrarsi delle incapacità conseguenti alla

dichiarazione di fallimento, a causa di fatti indipendenti dalla

condotta del fallito, sarebbe stato del resto censurato anche dalla

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (recte: dalla Commissione Europea

dei Diritti dell'Uomo) in una decisione del 26 giugno 1996, quale

ingiustificata ingerenza dello Stato nella vita privata del

cittadino;

che, comunque, nel caso di specie, il lungo tempo trascorso

dall'inizio della procedura renderebbe palese il contrasto della

norma censurata con gli artt. 15 e 16 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con sentenza n. 549 del 2000;

che in tale sentenza si sottolinea innanzitutto l'erroneità

dell'assunto secondo il quale la condizione di fallito precluderebbe

lo svolgimento di attività di impresa, essendo viceversa

pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, in mancanza di una

norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di

agire, la possibilità, per quest'ultimo, di esercitare una nuova

impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con beni

non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento;

che si rileva in ogni caso come la censura riferita ai

parametri di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione si appalesi del

tutto inconferente, "ove si consideri che la denunciata

illegittimità costituzionale deriverebbe semmai [...] dalle singole

norme che prevedono, quali effetti personali della dichiarazione di

fallimento, limitazioni di carattere permanente alla possibilità di

svolgimento di talune particolari attività lavorative, e non certo

dalla norma impugnata, che al contrario disciplina le condizioni per

la rimozione di tali effetti";

che, per quanto riguarda la possibile disparità di

trattamento tra falliti, in conseguenza della diversa durata delle

procedure fallimentari, si ribadisce nella suddetta pronuncia, in

conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, che "le

disparità di mero fatto, ossia quelle differenze di trattamento che

derivano da circostanze contingenti e accidentali, non danno luogo a

problemi di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost.

(sentenze n. 175 del 1997, n. 417 del 1996, n. 295 e n. 188 del

1995)";

che, quanto alla pretesa irragionevolezza del requisito

rappresentato dal necessario decorso del termine quinquennale dalla

data di chiusura del fallimento, si afferma nella medesima sentenza

che "la soluzione adottata, traducendosi nel porre la chiusura della

procedura fallimentare quale condizione della misura premiale,

aggiuntiva alla buona condotta del fallito, costituisce in effetti

esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui

gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura

stessa";

che palesemente infondati sono d'altro canto anche i profili

ulteriori di illegittimità prospettati dall'odierno rimettente;

che l'asserita disparità di trattamento tra imprenditore

individuale ed amministratore di società di capitali - a parte

l'obiettiva diversità tra le due situazioni, tale da giustificare la

non identità di disciplina - sarebbe, in ogni caso, ascrivibile,

secondo la prospettazione dello stesso rimettente, alle norme che non

estendono all'amministratore di società fallita le incapacità

personali previste per l'imprenditore individuale fallito e non certo

alla norma impugnata che, come si è detto, disciplina le condizioni

per la rimozione di tali incapacità;

che la censura riferita agli artt. 15 e 16 della Costituzione

- considerato che il fallimento del ricorrente nel giudizio a quo

risulta ormai chiuso, pur se da meno di cinque anni - si fonda

evidentemente sull'erroneo presupposto che i limiti alla segretezza

della corrispondenza ed alla libertà di movimento del fallito, di

cui agli artt. 48 e 49 della legge fallimentare, si protraggano fino

alla pronuncia di riabilitazione, mentre è invece pacifico che essi

vengono meno con la chiusura della procedura;

che, infine, il parametro di cui all'art. 2 della

Costituzione è evocato senza alcuna specifica motivazione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di

Siena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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