Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo

comma, n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Macerata nel

procedimento penale a carico di Monti Lorenzo ed altra, iscritta al

n. 560 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44/1° serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale promosso nei

confronti di Lorenzo Monti e Giuliana Pasquarella, unici soci di una

società in nome collettivo - per la quale era stata disposta

l'amministrazione controllata, successivamente cessata ex art. 143

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) - per il concorso nel reato

previsto dall'art. 236, secondo comma, n. 1, dello stesso decreto n.

267 del 1942, per aver distratto beni e somme di denaro dal

patrimonio della società, il Tribunale di Macerata, con ordinanza

emessa l'11 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma

incriminatrice;

che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata - che

estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a

carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori

di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto

n. 267 del 1942 -, "limitatamente all'ipotesi di bancarotta

patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non

abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza",

violerebbe il princìpio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle

fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei

creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e

priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente

scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'estensione - disposta dall'art. 236, secondo

comma, n. 1, della legge fallimentare - delle ipotesi di reato degli

artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente

all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata è

preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio

dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima,

in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento;

che tale essendo l'oggetto dell'incriminazione, ragionevolmente

questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post, di

un danno patrimoniale a carico dei creditori suddetti nel senso

prospettato dall'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 236, secondo comma, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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