Corte costituzionale

Sentenza n. 549/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3,

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promossi con due ordinanze

emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale di Udine sulle istanze proposte

da Foi Renato e da Segato Claudio, rispettivamente iscritte ai

nn. 380 e 381 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due procedimenti aventi ad oggetto la riabilitazione

di imprenditori falliti, il tribunale di Udine, con ordinanze

sostanzialmente identiche emesse il 6 aprile 2000, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere

il termine minimo di buona condotta necessario per la riabilitazione

civile del fallito dalla chiusura del fallimento anziché dalla sua

dichiarazione.

Il rimettente, premessa la rilevanza della questione, in quanto

l'unico ostacolo all'accoglimento delle domande di riabilitazione

sarebbe costituito proprio dal mancato decorso del termine

quinquennale dalla data di chiusura dei rispettivi fallimenti

(termine viceversa ampiamente decorso dalla dichiarazione dei

fallimenti stessi), e rilevato in via generale che l'intero sistema

delle sanzioni e delle incapacità derivanti dal fallimento appare

ormai in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, assume

che la disposizione censurata, nell'attribuire rilievo esclusivamente

alla buona condotta successiva alla chiusura del fallimento, sarebbe

innanzitutto irrazionalmente lesiva del diritto del fallito, tutelato

dagli artt. 4 e 41 Cost., a svolgere attività lavorativa in

qualsiasi forma e, in particolare, attività d'impresa.

La norma, ad avviso del medesimo rimettente, contrasterebbe

inoltre con l'art. 3 della Costituzione sia per l'assoluto difetto di

ragionevolezza sia in quanto determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra falliti, in ragione del dato -

assolutamente indipendente dalla volontà dell'interessato -

rappresentato dalla durata della procedura fallimentare. Considerato in diritto

1. - Con le due ordinanze in epigrafe il tribunale di Udine ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che

il termine quinquennale di buona condotta per la riabilitazione

civile del fallito decorra dalla data di chiusura piuttosto che dalla

data della dichiarazione di fallimento.

Ad avviso del rimettente, la norma sarebbe irrazionalmente lesiva

del diritto del fallito di svolgere attività lavorativa, ed in

particolare attività di impresa, ed inoltre determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra falliti in conseguenza

del dato accidentale rappresentato dalla durata della procedura.

2. - I due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione,

vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. - Quanto al primo dei profili di illegittimità

costituzionale denunciati, rappresentato dalla asserita lesione del

diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica, è

innanzitutto erroneo l'assunto del rimettente secondo cui la

condizione di fallito precluderebbe lo svolgimento di attività di

impresa.

Stante la mancanza di una norma di carattere generale che privi

il fallito della capacità di agire, la possibilità, per

quest'ultimo, di esercitare una nuova impresa, anche nel corso della

stessa procedura concorsuale, con beni non aggredibili o comunque non

aggrediti dal fallimento, è infatti pacificamente riconosciuta dalla

giurisprudenza.

In ogni caso, e sotto altro aspetto, la censura riferita ai

parametri di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione si appalesa del

tutto inconferente, ove si consideri che la denunciata illegittimità

costituzionale deriverebbe semmai - secondo la prospettazione dello

stesso rimettente - dalle singole norme che prevedono, quali effetti

personali della dichiarazione di fallimento, limitazioni di carattere

permanente alla possibilità di svolgimento di talune particolari

attività lavorative, e non certo dalla norma impugnata, che al

contrario disciplina le condizioni per la rimozione di tali effetti.

3.2. - Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., evocato

dal rimettente tanto sotto il profilo della disparità di trattamento

tra falliti, derivante dalla diversità di durata delle procedure

fallimentari, quanto con riguardo al generale criterio di

ragionevolezza.

Per quanto concerne il primo aspetto, questa Corte ha

ripetutamente affermato che le disparità di mero fatto, ossia quelle

differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e

accidentali, non danno luogo a problemi di costituzionalità con

riferimento all'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 175 del 1997,

n. 417 del 1996, nn. 295 e 188 del 1995). La circostanza che il tempo

intercorrente tra la dichiarazione di fallimento ed il compimento del

termine di buona condotta per ottenere la riabilitazione civile possa

in concreto variare in conseguenza del dato accidentale rappresentato

dalla diversa durata delle procedure fallimentari non comporta

pertanto violazione del principio di eguaglianza.

3.3 - È altresì infondata la diversa censura di

irragionevolezza mossa dal rimettente in base all'assunto che,

essendo possibile apprezzare anche durante la pendenza della

procedura fallimentare la buona condotta tenuta dal fallito, non si

giustificherebbe la decorrenza del termine quinquennale di

valutazione della buona condotta dalla data di chiusura piuttosto che

da quella di apertura del fallimento.

In proposito va considerato che la soluzione adottata,

traducendosi nel porre la chiusura della procedura fallimentare quale

condizione della misura premiale, aggiuntiva alla buona condotta del

fallito, costituisce in effetti esercizio non irragionevole

dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella

determinazione dei presupposti della misura stessa.

Sicché, del tutto privo di qualsiasi base giustificativa risulta

l'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della

Costituzione.

4. - Il rimettente, infine, censura in modo del tutto generico,

auspicandone una riforma, la intera normativa relativa agli effetti

personali del fallimento ed alle condizioni della riabilitazione. Ma

è evidente come in tal modo venga impropriamente introdotta nel

giudizio di costituzionalità materia di esclusiva competenza del

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della

Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:549 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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