Legge fallimentare

Art. 131 fallimento — Reclamo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

((Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresi' alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. Il curatore da' immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, puo' essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 131 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025

    7 agosto 2025

    In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.

    Art. 131 fallimento · Art. 124 fallimento · Art. 129 fallimento · Art. 100 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1974 al 17 luglio 2006. 73 parole tolte, 165 parole aggiunte.

tolto: Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite. La sentenza d'appello e' pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre dall'affissione. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e' chiusaaggiunto: Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresi' alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. Il curatore da' immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, puo' essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art131 · fonte del testo

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