Legge fallimentare

Art. 124 fallimento — Proposta di concordato

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Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e' ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore. La cessione non e' ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 124 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025

    7 agosto 2025

    In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.

    Art. 124 fallimento · Art. 129 fallimento · Art. 131 fallimento · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13331/2025

    19 maggio 2025

    Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

    Art. 124 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art124 · fonte del testo

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