Legge fallimentare

Art. 120 fallimento — Effetti della chiusura

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Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. ((Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.))

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 120 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13479/2025

    20 maggio 2025

    L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

    Art. 120 fallimento · Art. 43 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 118 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 54 parole aggiunte.

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. aggiunto: Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessiaggiunto: , salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art120 · fonte del testo

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